Informativa ai clienti sulla proposta di legge che entrerà a breve in vigore
ECOBONUS (50%)
Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi (19 maggio 2020) in Ecobonus, detraibili al 50% in 10 anni. L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES. Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.
SUPERECOBONUS (110%)
Per accedere al superecobonus è necessario attendere il Decreto definitivo (oggi è in bozza), i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate.
La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
- Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro
- Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (96.000 euro), detraibili in 5 anni.
Fate comunque attenzione:
Limiti per l’accesso alle detrazioni 110%: L’intervento deve:
- comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (APE)
- essere asseverato da un tecnico abilitato (ad esempio https://novarete-gc.it/)– asseverazione tecnica e di congruità delle spese
- prevedere l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale



