Superecobonus 110% riqualificazioni energetiche
ECOBONUS E SUPERECOBONUS PER CHI ACQUISTA SERRAMENTI
Pdf informativo (clicca qui per leggere o scaricare il documento)
DIFFERENZA TRA ECOBONUS E SUPERECOBONUS
ECOBONUS (50%)
Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi (19 maggio 2020) in Ecobonus, detraibili al
50% in 10 anni. L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.
Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.
SUPERECOBONUS (110%)
Per accedere al superecobonus è necessario attendere il Decreto definitivo (oggi è in bozza), i
Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate.
La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi
sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.:
cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini –
limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici
unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro
Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente
legislazione (96.000 euro), detraibili in 5 anni.
Fate comunque attenzione:
Limiti per l’accesso alle detrazioni 110%: L’intervento deve:
comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (APE)
essere asseverato da un tecnico abilitato (ad esempio https://novarete-gc.it/)– asseverazione tecnica e di congruità delle spese
prevedere l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
riguardare immobili di proprietà di persone fisiche